Accade ancora sovente che il Garante multi in maniera salata i datori di lavoro che non gestiscono correttamente la fine del rapporto di lavoro con i dipendenti per quanto riguarda l’accesso all’e-mail individuale fornita al lavoratore stesso.
Si vedano ad es. i provvedimenti del Garante:
Con sanzioni rispettivamente di 20.000€ e 10.000€.
Per limitarci ai più recenti…. ci sarebbero anche i provvedimenti doc. web 9215890; doc. web n. 8159221, punto 3.4); doc. web n. 4298277; doc. web n. 3985524; doc. web n. 3718714 …ecc..
Non è solo la normativa sulla privacy a tutelare la riservatezza delle comunicazioni dei dipendenti attraverso l’indirizzo mail individuale aziendale, ma anche gli articoli 2 e 15 della costituzione.
Ma qual è la procedura corretta che il datore deve seguire per la dismissione dell’account di posta elettronica individuale fornito dall’azienda al collaboratore al termine del rapporto di lavoro?
La procedura ribadita dal Garante stesso nei provvedimenti su citati, consente al datore di lavoro di mantenere attivo l’account dell’ex dipendente per un periodo limitato (proporzionato alle esigenze di continuità dell’attività svolta dall’azienda) purchè sia attivato un messaggio di risposta automatico per informare i terzi dell’imminente disattivazione degli account e dare possibilità di contattare altri e diversi indirizzi e-mail.
Non è quindi permesso accedere direttamente all’account dell’ex dipendente, né per cercare o visionare eventuali comunicazioni passate ne per vedere i messaggi che continueranno ad arrivare per il periodo che l’account sarà mantenuto attivo.
La Cassazione ha ritenuto legittimo il recupero della corrispondenza riservata del lavoratore, avvenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, solo se funzionale ad un’azione risarcitoria intrapresa.
Senza dimenticare che è sempre necessario informare di queste procedure i lavoratori attraverso l’opportuna informativa prevista dall’art. 13 del GDPR.
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